Istruzione 6/2013, Dipartimento delle entrate, gestione di rinvii e di pagamento rateale a ritenute e acconti e debitori in situazione di fallimento
Oggi ha pubblicato un interessante articolo pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, riguardante la aplzamiento di ritenzioni. Speriamo che sia di interesse.
Sviluppi significativi di esso comporterà in primo luogo, irricevibile, in generale, le richieste di rinegoziazione o di ritenute e risconti. Tuttavia, in base alla normativa vigente, in via eccezionale tali richieste possono essere soggetti a concessione, quando le prove nei database di AEAT, e fornito dal commerciante, è sufficientemente provato che l'esecuzione delle sue attività potrebbero :
- afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva o,
- causare gravi perdite per gli interessi del Tesoro.
Inoltre, e per quanto riguarda il trattamento delle richieste di rinegoziazione o caso di fallimento, di cui istruzione limitata per adattarla ai mandati specifici delle leggi fallimentari, affermando in termini generali l'inammissibilità delle domande
Per quanto riguarda i crediti nei confronti della proprietà, e in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 65 del codice fiscale e l'articolo 84,2 della legge fallimentare, l'obbligo di pagare loro a scadenza è chiarito, diventando richieste rinegoziazione o che si verificano su di essi irricevibili un'impossibilità legale.
- Instrucción 6/2013, de 9 de diciembre, Dipartimento delle entrate, gestione dei rinvii e delle ritenute di pagamento rateali e acconti e debitori in situazione di fallimento.